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Trasloco in un altro cantone
Tutte le leggi tributarie svizzere prevedono che in caso di trasferimento da un cantone (cantone di partenza) in un altro cantone (cantone di arrivo) durante l’anno, il contribuente sarà assoggettato per tutto l’anno del trasferimento nel suo nuovo cantone di domicilio (giorno di riferimento: 31.12).
Per questo motivo un contribuente in questa situazione verrà assoggettato alle imposte nel cantone di arrivo e non dovrà pagare alcuna imposta nel cantone di partenza. Gli eventuali acconti provvisori che sono stati pagati nel vecchio cantone verranno rimborsati al momento in cui il contribuente apporterà la prova che ha eletto domicilio in un altro cantone e che non ha lasciato la Svizzera.
Tutto ciò ha per conseguenza che il carico fiscale sarà modificato, siccome la grandezza dell’aliquota d’imposta e delle deduzioni autorizzate variano da un cantone all’altro.